Guida ai servizi finanziari

Servizi finanziari
Per servizi finanziari si intendo quei servizi, appunto che permettono al risparmiatore o
investitore di accedere ai mercati.

In generale, i servizi finanziari possono essere offerti solo da enti autorizzati, data l’importanza
che il regolatore dà alla tutela del risparmio.

I soggetti regolamentati che possono erogare servizi finanziari sono i seguenti:

Banche;

Società di intermediazione immobiliare (SIM);

Società di gestione del risparmio (SGR);

Banche e società di investimento degli Stati membri della Comunità europea che abbiano
ottenuto l’autorizzazione da parte delle autorità del proprio Paese.

Di seguito invece elenchiamo le attività vigilate che possono essere svolte dagli intermediari
finanziari.

Consulenza sugli investimenti
Il consulente è una figura professionale che invia raccomandazioni di investimento
personalizzate ad un determinato investitore, dopo aver analizzato la propensione al rischio e le
necessità di investimento del cliente.

Tutti i consigli di investimento devono essere personalizzati a seconda delle caratteristiche,
degli obiettivi e della propensione al rischio del cliente.

Il consulente finanziario indica quando è necessario comprare o vendere strumenti finanziari e
quando effettuare (o non effettuare) operazioni o ri-bilanciamenti del portafoglio.

Le raccomandazioni del consulente possono essere focalizzate su un intero portafoglio di asset,
con una strategia concordata con il cliente, oppure su singoli strumenti finanziari.

Per determinati strumenti finanziari complessi, come ad esempio prodotti derivati o strutturati,
il consulente è tenuto a sottoporre al cliente un documento in cui sia esplicitato il funzionamento
dello strumento, i rischi in cui si può incorrere e i costi di gestione.

Il consulente finanziario è anche tenuto a informare il cliente nel caso siano presenti dei conflitti
di interesse
: il consulente infatti potrebbe avere un legame o interessi particolari con la società
emittente dello strumento finanziario che intende consigliare.

Spesso capita che il soggetto che fornisce le raccomandazioni (il consulente) sia lui stesso
l’emittente del prodotto finanziario proposto, oppure potrebbe ricevere dei compensi (detti
anche retrocessioni o inducements) dalla società che mette sul mercato gli strumenti di
investimento. In questi casi il consulente è obbligato ad essere completamente trasparente e
comunicare al cliente eventuali conflitti di interesse, giustificando i propri consigli riguardo le
operazioni sugli strumenti finanziari scelti.

Gestione del portafoglio
Detta anche gestione patrimoniale, asset management o private banking, l’attività di gestione
del portafoglio consiste nella gestione e investimento di un patrimonio di una terza persona (il
cliente) da parte di un gestore patrimoniale (asset manager).

In base agli obiettivi di investimento, all’orizzonte temporale e alla propensione al rischio
concordati con il cliente, il gestore investe il patrimonio del risparmiatore in maniera
discrezionale e conformemente alle direttive ed indicazioni contenute nel contratto,
detto Mandato di gestione.

Prima di iniziare la propria attività, il gestore ha l’obbligo di accertarsi del fatto che il cliente
abbia completamente compreso i rischi connessi all’investimento e che siano per lui accettabili
e tollerabili (suitability and appropriateness assessment).
L’intermediario è tenuto ad informare costantemente e periodicamente il cliente in merito a:
Andamento del portafoglio in termini percentuali;
Strumenti finanziari inseriti o eliminati nel portafoglio;
Entità del rischio e quali attività vengono svolte dall’intermediario;
Periodicità e criteri utilizzati dal gestore per rivalutare la composizione degli strumenti presenti
nel portafoglio;
Utilizzo della leva finanziaria;
Al minimo ogni sei mesi, il gestore deve inviare al cliente un rendiconto del portafoglio
(al minimo una volta al mese nel caso di utilizzo della leva finanziaria nella strategia di
investimento).
Nel rendiconto sono presenti le seguenti informazioni:
Saldo del portafoglio;
Elenco degli strumenti presenti nel portafoglio;
Rendimento rispetto al periodo di riferimento;
Dettaglio dei costi che il cliente ha sostenuto;
Dettaglio di tutte le operazioni effettuate nel periodo;
I diritti che derivano dai titoli presenti, come ad esempio l’opportunità di partecipare ad
assemblee per azionisti;
Il valore degli interessi e dei dividendi a cui il cliente potrebbe avere diritto.
Dopo avere pianificato il portafoglio, in base alle informazioni inerenti il cliente, il gestore potrà
impartire gli ordini in nome e per conto del cliente investitore, conformemente al mandato di
gestione conferitogli.

Esecuzione ordini
Detta anche Execution only, è la attività per mezzo della quale un intermediario finanziario riceve
dal cliente investitore degli ordini di investimento o disinvestimento, per la loro esecuzione.

Si configura il servizio di Execution Only solo se il cliente non riceve altri servizi dallo stesso
intermediario, quali la consulenza su investimenti o la gestione.
Un esempio puo’ essere il servizio reso da un broker ad un trader indipendente, che sceglie
liberamente ed in autonomia i propri investimenti ed impartisce ordini di esecuzione al broker
attraverso una piattaforma di negoziazione (Metratrader – MT4, cTrader, o simili).

L’intermediario può eseguire direttamente gli ordini oppure a ri-trasmettere gli ordini ad un terzo
intermediario, detto in questo caso Liquidity Provider.

Ogni intermediario che offre i propri servizi a investitori privati (detti anche retail) ha l’obbligo
di sfruttare le proprie competenze, conoscenze e capacità, per garantire il migliore risultato
(prezzo) possibile per il cliente. Questo principio è detto best execution ed è contemplato dalla
normativa europea.

Sottoscrizione e collocamento
Entrambi i termini identificano metodologie con le quali uno strumento finanziario viene messo a
disposizione del risparmiatore.
Si verifica una sottoscrizione quando il prodotto finanziario viene proposto per la prima volta al
mercato. Si tratta quindi di una nuova emissione e si parla di mercato primario.
Al contrario il collocamento avviene quando il titolo è già presente sul mercato e viene in seguito
venduto da un investitore ad un altro, spesso all’interno del “book” di una borsa regolamentata.

Il collocamento o la sottoscrizione possono avvenire pubblicamente, se sono rivolti a tutti i
risparmiatori, oppure privatamente, quando sono destinati solo a una selezione di clienti come
banche, assicurazioni o altri investitori istituzionali.

Le banche e i broker, dunque, operano come intermediari, trovando clienti risparmiatori che
acquistino i prodotti finanziari emessi dall’emittente (o strutturatore) del prodotto. Si pensi, ad
esempio, alla banca che propone al cliente la sottoscrizione o il collocamento di un fondo di
investimento.

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